Pirotecnia e responsabilità penale

quando un errore può diventare reato

Data di pubblicazione: 17/08/2025

"Pirotecnia e responsabilità penale: quando un errore può diventare reato" Obiettivo: Spiegare le fattispecie penali più ricorrenti nel settore (423 c.p., 435, 678, L.110/75).

Articolo: La gestione e l’impiego di prodotti esplosivi e pirotecnici sono attività ad elevata pericolosità, soggette a una fitta rete di norme tecniche e giuridiche. Una minima negligenza può comportare gravi conseguenze, non solo sul piano operativo, ma anche sotto il profilo penale. È dunque fondamentale comprendere quali sono le principali fattispecie di reato che coinvolgono il settore.

1. Incendio colposo o doloso (Art. 423 c.p.) L’articolo 423 del codice penale punisce chi cagiona un incendio doloso. Quando un impianto di deposito o fabbricazione di fuochi artificiali subisce un incendio a causa di comportamenti dolosi o gravemente imprudenti, possono configurarsi gravi responsabilità penali. In caso di dolo eventuale o colpa grave, l’intervento di un perito esplosivista può essere decisivo per ricostruire la dinamica dell’evento e distinguere tra cause accidentali e condotte colpose o dolose.

2. Detenzione e fabbricazione illecita di materiali esplodenti (Art. 435 c.p.) Questa norma punisce chiunque, senza licenza, fabbrica, introduce nello Stato, esporta, trasporta o detiene materie esplodenti. La qualificazione giuridica dei materiali ritrovati è spesso oggetto di perizia tecnica. La presenza o meno della marcatura CE, le quantità, e la classificazione secondo il regolamento ADR possono determinare l’applicabilità o meno della fattispecie.

3. Omessa denuncia di materie esplodenti (Art. 678 c.p.) Spesso sottovalutato, questo articolo colpisce chi omette di denunciare all’autorità di pubblica sicurezza la detenzione di materiali esplosivi. Il semplice possesso di articoli pirotecnici classificati come professionali (cat. F4) senza autorizzazione può integrare questo reato. Anche in questo caso, la corretta classificazione tecnica dei materiali è determinante per la sussistenza del reato.

4. Violazioni alla Legge 110/1975 La Legge n. 110/1975 contiene norme integrative al codice penale in materia di armi e materiali esplodenti. In particolare, l’art. 24 prevede sanzioni per l’abusivo esercizio di attività connesse a tali materiali. Numerose sentenze della Cassazione hanno confermato che la mancata osservanza dei requisiti tecnici e amministrativi può configurare reati autonomi o concorrenti rispetto a quelli sopra citati.

Conclusione Il perito esplosivista gioca un ruolo centrale nell’analisi tecnica di questi reati, offrendo al giudice o alla difesa elementi oggettivi per accertare le reali circostanze del fatto. La prevenzione passa anche dalla formazione: conoscere il perimetro della responsabilità penale è il primo passo per evitarla.

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