Micidialità e fuochi d’artificio: un equivoco da chiarire

Nel dibattito tecnico e giudiziario intorno agli articoli pirotecnici, è frequente l'abuso del termine “micidialità”, spesso impropriamente attribuito ai fuochi d'artificio.

Data di pubblicazione: 25/11/2025 - Articolo pubblicato da poco

Nel mio lavoro quotidiano come consulente tecnico in ambito esplosivistico, mi capita spesso di confrontarmi con un fraintendimento concettuale piuttosto ricorrente: la presunta “micidialità” degli articoli pirotecnici. Questo termine – “micidiale” – richiama immediatamente immagini di devastazione e pericolo estremo, ma dal punto di vista tecnico e giuridico la sua applicazione al mondo dei fuochi artificiali è del tutto impropria.

Partiamo da un presupposto fondamentale: i fuochi pirotecnici non sono ordigni esplosivi. Questa distinzione è cruciale. I primi sono disciplinati da una precisa normativa nazionale e comunitaria (come il T.U.L.P.S., il Regolamento di esecuzione del 1940, e più recentemente il D.Lgs. 123/2015), che ne regolano fabbricazione, classificazione, trasporto, deposito e utilizzo. Gli ordigni esplosivi – come bombe, granate o IED (Improvised Explosive Devices) – sono invece dispositivi concepiti esclusivamente per offendere, generando effetti letali, spesso con funzione bellica o terroristica.

La micidialità, in senso giuridico-penale, implica una capacità intrinseca di provocare la morte, per mezzo di una carica esplosiva con caratteristiche offensive, frammentanti, o direzionali. Gli articoli pirotecnici, per contro, sono destinati alla produzione controllata di effetti visivi e sonori a fini di intrattenimento o segnalazione, e sono progettati per essere utilizzati in sicurezza – tanto è vero che vengono certificati (marcatura CE) secondo standard tecnici armonizzati a livello europeo.

Non si nega che anche gli articoli pirotecnici possano causare danni o lesioni in caso di uso improprio, stoccaggio irregolare o manomissione. Ma ciò attiene alla “pericolosità” in senso tecnico, non alla micidialità in senso penale. Il rischio associato, in questi casi, è analogo a quello che si può avere con altre categorie di materiali tecnici o industriali (come gas compressi, solventi o sostanze infiammabili), che non sono certo “micidiali” per definizione.

Mi preme sottolineare che un conto è la valutazione del rischio – che può essere alto, medio o basso in funzione del contesto – un altro è attribuire una qualifica giuridica impropria a oggetti che rientrano in filiere produttive e commerciali lecite e regolamentate. Parlare di “micidialità” a proposito di fuochi pirotecnici significa scivolare in una semplificazione concettuale che può avere ripercussioni gravi, specialmente quando si traducono in accuse penali infondate o sproporzionate.

In conclusione, il rigore scientifico e tecnico deve accompagnare ogni valutazione giudiziaria che coinvolga esplosivi o materiali similari. Etichettare un prodotto pirotecnico come “micidiale” significa confondere due universi distinti: quello del materiale da spettacolo, regolato e certificato, e quello dell’arma offensiva, vietata e pericolosa in senso assoluto. Ed è proprio per fare chiarezza su questi temi che continuo a impegnarmi nella divulgazione tecnica e giuridica.

Che cos'è la “micidialità”?

Nel contesto giuridico-penale, la micidialità è attribuita a dispositivi concepiti per produrre effetti lesivi letali: armi da guerra, ordigni bellici, ordigni improvvisati (IED). In Italia, il Codice Penale contempla la micidialità nei reati legati all’impiego di strumenti atti a offendere con intenzione omicida o devastante (artt. 280, 422 c.p.).

E i fuochi pirotecnici?

Gli articoli pirotecnici sono, al contrario, regolati da un corpus normativo rigoroso:

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) – Artt. 47-57: disciplina licenze e impieghi autorizzati.

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento TULPS) – Artt. 81-110: impianti, distanze di sicurezza, autorizzazioni.

D.Lgs. 123/2015 – Recepimento della Direttiva 2013/29/UE sull’immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Circolare Ministero Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11 gennaio 2001 – Sicurezza durante l’accensione.

Circolare n. 557/PAS/U/008793 del 20 maggio 2014 – Estensione delle norme anche agli articoli CE delle cat. 4, T1, T2, P1, P2.

Un confronto tecnico

Un ordigno esplosivo è progettato per:

produrre frammentazione letale;

colpire indiscriminatamente;

generare sovrapressione ad ampio raggio.

Un fuoco pirotecnico:

è progettato per effetti scenici (luci, suoni, colori);

è soggetto a certificazione CE con test di sicurezza;

può essere pericoloso, ma non è “micidiale”.

Conclusioni

Etichettare come “micidiali” gli articoli pirotecnici equivale a una forzatura interpretativa, priva di fondamento tecnico e giuridico. Confondere pericolosità con micidialità può portare a valutazioni errate in sede giudiziaria, con gravi conseguenze per operatori del settore regolarmente autorizzati.

Per questo motivo, ritengo fondamentale che ogni giudizio – soprattutto in ambito penale – si basi su una chiara distinzione tra materiali pericolosi e strumenti offensivi. I fuochi pirotecnici appartengono alla prima categoria, non alla seconda.

 

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