Micidialità e Pirotecnia: Un Connubio Scientificamente e Giuridicamente Incompatibile

Analisi critica dell’erronea estensione del concetto di “micidialità” ai prodotti pirotecnici.

Data di pubblicazione: 09/12/2025 - Articolo pubblicato da poco

Nel lessico giudiziario e nell'immaginario comune, l’aggettivo “micidiale” evoca una capacità distruttiva tale da determinare con elevata probabilità la morte di un essere umano. Tale concetto, seppur radicato nell’ambito balistico e nell’analisi delle armi da fuoco, è stato purtroppo esteso, con notevole approssimazione, anche ai prodotti pirotecnici, in particolare nei procedimenti penali a carico di operatori del settore.

Questa estensione è scientificamente errata, normativamente fuorviante e giuridicamente pericolosa.

Il concetto di “micidialità” in ambito tecnico-legale

Nel diritto penale, la “micidialità” è stata storicamente associata ad armi da guerra o strumenti chiaramente concepiti per l’offesa alla persona, quali ordigni bellici, esplosivi artigianali (IED), mine e armi da fuoco automatiche. La giurisprudenza e la dottrina hanno sempre subordinato la configurabilità della micidialità a due elementi chiave:

  1. Idoneità offensiva letale intrinseca e primaria;

  2. Destinazione all’offesa alla persona, indipendentemente dal contesto d’uso.

Nulla di tutto ciò è ravvisabile nei prodotti pirotecnici civili.

I prodotti pirotecnici: dispositivi a destinazione spettacolare, non offensiva

La normativa vigente – dal T.U.L.P.S. al D.Lgs. 123/2015 – è chiara nel classificare gli articoli pirotecnici come dispositivi destinati a produrre effetti visivi, sonori o fumogeni a scopo ludico, scenografico o tecnico. Essi sono:

  • oggetto di procedura autorizzativa rigorosa;

  • classificati in categorie di rischio (F1, F2, F3, F4 – T1, T2 – P1, P2) non in base alla loro letalità, bensì al loro potenziale esplosivo e alla distanza di sicurezza;

  • testati secondo standard europei (marcatura CE) che garantiscono un livello di sicurezza accettabile nel contesto d’uso previsto.

Associarli a strumenti “micidiali” significa fraintendere radicalmente la ratio tecnica e legislativa della loro esistenza.

L’equivoco giudiziario: micidialità per analogia?

In numerose perizie svolte in ambito penale, si è assistito all’adozione del concetto di micidialità per via analogica: “se contiene esplosivo, allora può uccidere, dunque è micidiale”. Questo sillogismo è fallace per almeno tre ragioni:

  1. L’idoneità astratta non equivale a micidialità: anche un martello può uccidere, ma non è uno strumento micidiale.

  2. La micidialità richiede intenzionalità progettuale all’offesa, che nei prodotti pirotecnici non esiste.

  3. L’uso improprio non muta la natura dell’oggetto: se un fuoco d’artificio viene manipolato per esplodere in modo anomalo, si valuterà il fatto concreto, non si attribuirà micidialità al prodotto originario.

Le implicazioni legali: verso un abuso interpretativo?

Attribuire arbitrariamente la qualifica di “arma micidiale” a prodotti pirotecnici espone l’imputato:

  • a contestazioni sproporzionate (es. art. 585 c.p. con l’aggravante della micidialità);

  • a sequestri cautelari illogici, anche di merce regolarmente detenuta e marcata CE;

  • a presunzioni di pericolosità soggettiva, in contrasto con il principio di colpevolezza personale.

Conclusioni

L’approccio tecnico-scientifico, l’analisi normativa comparata e la corretta interpretazione giurisprudenziale devono guidare la valutazione di ogni singolo caso. In assenza di una reale idoneità all’offesa letale e di una destinazione funzionale offensiva, il prodotto pirotecnico non può – né deve – essere qualificato come strumento micidiale.

 

È compito del consulente tecnico, ma anche dell’interprete del diritto, arginare ogni deriva interpretativa che, sulla base di pregiudizi o suggestioni, rischia di criminalizzare un intero comparto produttivo regolamentato, vigilato e culturalmente radicato nella tradizione italiana.

Disclaimer tecnico-giuridico

 

Il presente articolo rappresenta un contributo di carattere tecnico e giuridico fondato su normative vigenti, prassi operative e dottrina specialistica in materia di esplosivi e articoli pirotecnici. Le osservazioni ivi contenute non sostituiscono in alcun modo una consulenza legale o peritale individuale e non possono essere utilizzate come base automatica per valutazioni in ambito processuale senza un’analisi contestualizzata dei fatti. L’autore declina ogni responsabilità derivante da interpretazioni improprie o utilizzi strumentali dei contenuti, ribadendo che ogni caso concreto necessita di approfondimento tecnico-giuridico mirato.

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