Data di pubblicazione: 06/05/2026 - Articolo pubblicato da poco
Fuochi d’artificio e “micidialità”: quando la prova tecnica rischia di alterare il fattoNel settore dei fuochi d’artificio, il termine “micidialità” viene spesso utilizzato con particolare enfasi nelle attività di polizia giudiziaria e nelle successive relazioni tecniche. È un termine forte, evocativo, capace di orientare immediatamente la percezione del lettore, del pubblico ministero e, talvolta, anche del giudice. Proprio per questo motivo, esso dovrebbe essere utilizzato con estrema cautela, rigore tecnico e piena aderenza al caso concreto. Nessun operatore serio può negare che gli articoli pirotecnici, se detenuti, impiegati o conservati in modo improprio, possano generare situazioni di pericolo. Il punto, tuttavia, è un altro: la pericolosità astratta di un materiale pirotecnico non coincide automaticamente con la sua micidialità penalmente rilevante. La giurisprudenza distingue infatti tra “materie esplodenti” e “esplosivi” in senso penalmente più grave, valorizzando la presenza o meno di una effettiva potenzialità micidiale. La Cassazione ha chiarito che la micidialità può dipendere non solo dalla natura del materiale, ma anche dalla quantità, dal confezionamento, dalla concentrazione, dalle condizioni ambientali e dalle concrete modalità di detenzione. Non si tratta, dunque, di un’etichetta automatica, ma di un giudizio tecnico-fattuale che richiede motivazione, metodo e coerenza con il reperto effettivamente sequestrato. Il problema nasce quando, per dimostrare tale micidialità, alcuni reperti pirotecnici vengono sottoposti a prove sperimentali in condizioni non sovrapponibili a quelle del sequestro. Un esempio ricorrente è quello in cui più articoli pirotecnici, originariamente separati, vengono accorpati, nastrati o comunque resi solidali tra loro e fatti funzionare simultaneamente, per poi trarre da quell’esito la conclusione che il materiale sequestrato fosse, nel suo insieme, “micidiale”. Questa impostazione, a mio avviso, presenta un vizio logico prima ancora che tecnico: non si sta più verificando il comportamento del reperto così come rinvenuto, ma il comportamento di una configurazione artificiale creata successivamente dall’operatore. La differenza è sostanziale. Se più articoli pirotecnici sono stati sequestrati separatamente, confezionati singolarmente, non collegati tra loro e non predisposti per un funzionamento simultaneo, la prova che li unisce artificialmente produce un risultato diverso dal fatto storico. In altri termini, dimostra cosa potrebbe accadere se qualcuno li trasformasse in un sistema aggregato, ma non dimostra necessariamente quale fosse la reale potenzialità offensiva del materiale nella condizione concreta in cui è stato rinvenuto. La Cassazione ammette che materiali pirotecnici singolarmente non micidiali possano acquisire tale caratteristica in presenza di specifiche condizioni fattuali: quantità rilevante, concentrazione, confezionamento, ambiente angusto, prossimità a persone o cose, modalità di conservazione o collocazione. Tuttavia, proprio perché si tratta di un giudizio fondato sulle circostanze concrete, la prova deve rispettare quelle circostanze e non sostituirle con uno scenario sperimentale più severo o più spettacolare. La prova tecnica corretta dovrebbe quindi rispondere ad alcune domande essenziali: il materiale era realmente collegato o collegabile in modo immediato? Era predisposto per funzionare simultaneamente? La quantità di massa attiva era stata determinata con precisione? Gli articoli erano integri, alterati, deteriorati o modificati? La classificazione commerciale o normativa era stata verificata? L’ambiente di detenzione contribuiva realmente ad aumentare il rischio? Vi erano persone o cose esposte a un pericolo concreto e non meramente ipotetico? Senza queste verifiche, il richiamo alla micidialità rischia di diventare una formula assertiva, tecnicamente debole e processualmente discutibile. È evidente che una prova sperimentale possa essere utile. Ma deve essere dichiarata per ciò che è: una simulazione, un test di scenario, una verifica ipotetica. Non può essere presentata come se riproducesse fedelmente il fatto storico, se nel frattempo sono state modificate le condizioni originarie del reperto. Il punto centrale è questo: la micidialità non può essere costruita in laboratorio e poi retroattivamente attribuita al materiale sequestrato, salvo che la configurazione sperimentale corrisponda realmente alla condizione in cui quel materiale si trovava al momento del rinvenimento. Una relazione tecnica equilibrata dovrebbe quindi distinguere tra:
Confondere questi piani significa attribuire al reperto una qualità che potrebbe non appartenere alla sua reale condizione originaria. Questo non vuol dire minimizzare la pericolosità dei fuochi d’artificio. Vuol dire, al contrario, trattare la materia con il rigore che essa merita. In un settore così delicato, la superficialità può produrre due effetti opposti ma ugualmente gravi: sottovalutare un rischio reale oppure enfatizzare tecnicamente un pericolo non dimostrato nei termini contestati. Nel processo penale, soprattutto quando si discute di materiali pirotecnici, la precisione tecnica non è un dettaglio: è garanzia di corretta qualificazione giuridica del fatto. La differenza tra materia esplodente, articolo pirotecnico, esplosivo e materiale concretamente micidiale non può essere affidata a impressioni visive, prove scenografiche o formule standardizzate. Deve emergere da un accertamento documentato, ripetibile, proporzionato e coerente con lo stato reale dei reperti. In conclusione, la micidialità non dovrebbe essere presunta, né enfatizzata. Deve essere dimostrata. E, soprattutto, deve essere dimostrata sul materiale così come sequestrato, non su una configurazione artificiale successivamente costruita per aumentarne l’effetto. |
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