Data di pubblicazione: 18/05/2026 - Articolo pubblicato da poco
Premessa
Nel settore dei fuochi d’artificio capita, in alcuni procedimenti penali o amministrativi, che la naturale pericolosità di un articolo pirotecnico venga sovrapposta alla sua qualificazione come manufatto micidiale.
Il passaggio è delicato. Un articolo pirotecnico contiene sostanze o miscele destinate a produrre effetti luminosi, sonori, fumogeni, gassosi o calorifici. Questo dato, però, non consente automaticamente di concludere che ogni articolo pirotecnico sia, in concreto, un ordigno offensivo o un manufatto dotato di potenzialità micidiale.
La normativa europea e nazionale distingue gli articoli pirotecnici per categoria, destinazione d’uso, livello di rischio, marcatura, tracciabilità e requisiti di sicurezza. Non li considera come un blocco indistinto. La Direttiva 2013/29/UE e il D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, recepito nell’ordinamento italiano, classificano i fuochi d’artificio nelle categorie F1, F2, F3 e F4 secondo utilizzazione, finalità, livello di rischio potenziale e soggetti legittimati all’impiego.
Questa impostazione conferma un principio tecnico essenziale: la pericolosità va valutata in concreto, non affermata in modo automatico.
Pericolosità astratta e pericolosità concreta
Un fuoco d’artificio può essere pericoloso se usato impropriamente, se detenuto fuori dalle condizioni di legge, se alterato, se privo di tracciabilità, se accumulato in quantità rilevanti o se inserito in un contesto incompatibile con le regole di sicurezza.
Ma dire che un oggetto è pericoloso non equivale, da solo, a dimostrare che sia micidiale.
La valutazione dovrebbe considerare almeno: natura tecnica del manufatto; categoria o compatibilità merceologica; presenza o assenza di marcatura ed etichettatura; contenuto esplosivo netto, ove documentato o accertabile; struttura dell’involucro; stato di conservazione; condizioni di rinvenimento; quantità complessiva; modalità di conservazione; eventuale alterazione; prossimità a persone, edifici o luoghi frequentati; coerenza tra rilievi fotografici, verbale e conclusioni tecniche.
La domanda corretta non è soltanto: “questo oggetto esplode?”. La domanda tecnicamente corretta è: “che cosa è questo oggetto, come è stato rinvenuto, quale contenuto attivo presenta, in quale contesto era detenuto e quali dati oggettivi consentono di qualificarlo come concretamente micidiale?”.
Fuoco d’artificio, materia esplodente, esplosivo e ordigno
Nel linguaggio comune parole come “petardo”, “bomba”, “ordigno”, “fuoco d’artificio” ed “esplosivo” vengono spesso usate in modo promiscuo. Nel linguaggio tecnico e processuale, invece, non dovrebbero esserlo.
Un articolo pirotecnico regolamentato è un prodotto destinato a generare effetti scenici, sonori o luminosi secondo una progettazione e una categoria di appartenenza. Un ordigno offensivo richiama invece una struttura e una finalità diverse, normalmente estranee alla funzione propria dell’articolo pirotecnico lecito.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte distinto le “materie esplodenti” dagli “esplosivi” valorizzando il profilo della potenzialità micidiale e del rilevante effetto distruttivo. In questa prospettiva, Cass. pen., Sez. I, 2 aprile 2021, n. 12767, richiama la distinzione tra sostanze prive di potenzialità micidiale, riconducibili alla categoria delle materie esplodenti, e sostanze o manufatti caratterizzati da elevata potenzialità offensiva.
Tale orientamento è utile alla corretta distinzione tecnica, ma non può essere letto in modo parziale. La stessa giurisprudenza ha anche evidenziato che materiali pirotecnici non micidiali singolarmente considerati possono assumere, nel loro insieme e in determinate condizioni concrete, caratteristica di micidialità: ad esempio per quantità, concentrazione, confezionamento, contesto di detenzione o prossimità a luoghi frequentati.
Il punto, quindi, non è negare la pericolosità. Il punto è evitare sia l’automatismo accusatorio sia la banalizzazione difensiva. La micidialità non va né presunta né esclusa in astratto: va accertata caso per caso.
Il quadro TULPS e regolamentare
Nel sistema italiano i fuochi d’artificio non sono materia libera o priva di controllo. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, costituiscono ancora oggi riferimenti fondamentali per il settore.
L’art. 57 TULPS disciplina, tra l’altro, l’accensione di fuochi d’artificio, razzi e accensioni pericolose in luoghi abitati, nelle adiacenze o lungo vie pubbliche, subordinando tali attività al controllo dell’autorità di pubblica sicurezza. L’art. 101 del Regolamento TULPS riguarda l’accertamento dell’idoneità tecnica per chi chiede licenza per fabbricare o accendere fuochi artificiali.
Questi riferimenti confermano che la pirotecnica appartiene a un settore vigilato, autorizzato e tecnicamente regolato. Proprio per questo, tuttavia, la violazione di una prescrizione amministrativa o di pubblica sicurezza non coincide automaticamente con la dimostrazione della micidialità del singolo manufatto. Può costituire un indice, anche serio, ma deve essere inserita in una valutazione tecnica complessiva.
Cosa non basta, da solo, a dimostrare la micidialità
In una valutazione tecnica prudente non dovrebbero essere considerati sufficienti, isolatamente: il solo rumore prodotto; la sola forma esterna; la sola assenza di etichetta; il peso lordo non distinto dal contenuto esplosivo netto; una somiglianza commerciale non verificata; una descrizione verbale non accompagnata da dati tecnici controllabili; una prova dimostrativa non coerente con l’oggetto originario; una valutazione fondata prevalentemente sull’effetto scenico.
Tali elementi possono costituire indizi. Possono giustificare approfondimenti. Possono fondare una valutazione di rischio. Ma non dovrebbero sostituire l’accertamento tecnico.
L’assenza di etichetta, ad esempio, può essere un profilo rilevante sotto il piano amministrativo, documentale e della tracciabilità. Può rendere più complessa l’identificazione del prodotto. Non dimostra però, da sola, la micidialità del manufatto.
Casi reali
Caso A – Manufatti privi di etichetta. In un procedimento relativo a materiale pirotecnico privo di marcatura leggibile, la contestazione iniziale tendeva a valorizzare l’assenza di etichetta come indice di particolare pericolosità. L’analisi tecnica ha distinto il profilo amministrativo-documentale, certamente rilevante, dal diverso tema della capacità offensiva concreta. L’assenza di etichetta ha reso più complessa l’identificazione, ma non ha dimostrato da sola la micidialità.
Caso B – Prova dimostrativa su più pezzi considerati congiuntamente. In altra ipotesi, il risultato di una prova appariva particolarmente rilevante perché più manufatti erano stati valutati insieme. Il punto tecnico non era negare la pericolosità dell’insieme, ma verificare se l’effetto osservato potesse essere attribuito al singolo articolo oppure a una condizione diversa da quella originariamente riscontrata.
Caso C – Quantità e contesto di detenzione. In una diversa situazione, la quantità complessiva, le modalità di conservazione e il contesto ambientale potevano effettivamente incidere sulla valutazione del rischio. Questo dimostra che la tesi difensiva non deve mai essere impostata in modo banale: anche materiali pirotecnici non micidiali se singolarmente considerati possono assumere diversa rilevanza se concentrati, conservati irregolarmente o detenuti in condizioni incompatibili con la sicurezza.
Il rischio delle prove dimostrative suggestive
Le prove dimostrative possono essere utili, ma devono essere lette con metodo. L’accertamento tecnico deve dichiarare in modo chiaro l’oggetto della prova, le condizioni nelle quali la prova è stata eseguita e la coerenza tra il risultato osservato e il materiale effettivamente sequestrato.
Se il manufatto viene esaminato nelle sue condizioni originarie, l’accertamento può fornire indicazioni più aderenti all’oggetto del procedimento. Se invece più articoli vengono considerati congiuntamente o valutati in condizioni diverse da quelle originarie, il risultato va interpretato con prudenza.
Non è una questione polemica. È una questione metodologica. Il risultato della prova deve essere coerente con l’oggetto dell’accertamento. Diversamente, si rischia di dimostrare la pericolosità di una configurazione diversa rispetto a quella del singolo articolo sequestrato.
I punti deboli della tesi difensiva
Una difesa tecnica seria deve riconoscere anche i propri limiti. Sarebbe sbagliato sostenere che un fuoco d’artificio irregolare, privo di etichetta o detenuto fuori dalle condizioni di legge sia automaticamente innocuo. Questa sarebbe una tesi fragile e facilmente attaccabile.
Il punto difensivo non è negare il rischio. Il punto difensivo è pretendere che il rischio venga qualificato correttamente.
Se il prodotto è irregolare, lo si deve dire. Se manca la tracciabilità, lo si deve dire. Se la detenzione è incompatibile con la normativa di settore, lo si deve dire. Se il manufatto contiene composizione pirotecnica, lo si deve dire. Ma da questi elementi non discende automaticamente la micidialità.
La difesa tecnica più solida non è quella che banalizza il materiale sequestrato, ma quella che impone una corretta distinzione tra irregolarità, pericolosità generica, pericolosità concreta e reale potenzialità offensiva.
Il ruolo del consulente tecnico
Il consulente tecnico non deve minimizzare il rischio né sostenere tesi precostituite. Deve verificare i dati.
Il suo compito è distinguere tra irregolarità amministrativa, detenzione non conforme, difetto di tracciabilità, rischio tecnico, pericolosità concreta e potenzialità micidiale.
Questa distinzione è decisiva perché può incidere sulla qualificazione del fatto, sulla proporzionalità del provvedimento, sulla strategia difensiva e sulla corretta lettura del materiale sequestrato.
Per un inquadramento collegato al tema, si rinvia anche agli articoli già presenti sul blog: “Micidialità e Pirotecnia: un connubio scientificamente e giuridicamente incompatibile”, “La figura del perito esplosivista: ruolo, competenze e casi applicativi” e “La sicurezza negli spettacoli pirotecnici”.
Conclusione
I fuochi d’artificio non sono oggetti innocui. Possono provocare danni, lesioni, incendi, responsabilità penali e conseguenze amministrative rilevanti.
Tuttavia, proprio perché la materia è seria, non può essere affrontata con formule automatiche. La micidialità non dovrebbe essere presunta sulla sola base della natura pirotecnica del manufatto. Deve essere valutata attraverso dati tecnici, condizioni concrete, quantità, struttura, modalità di detenzione, eventuali prove e motivazione coerente.
Il principio prudente è il seguente: non tutto ciò che esplode è, per ciò solo, un ordigno micidiale; ma un insieme di materiali pirotecnici, in determinate condizioni, può assumere una pericolosità concreta che va tecnicamente accertata.
La corretta valutazione tecnica non serve a minimizzare il rischio. Serve a evitare che il rischio venga qualificato in modo improprio.
Call to action
In presenza di sequestri, contestazioni penali, provvedimenti prefettizi o valutazioni su articoli pirotecnici, è opportuno procedere a un esame documentale e tecnico del caso concreto.
Una consulenza esplosivistica qualificata può aiutare avvocati, operatori e aziende a distinguere tra irregolarità formale, violazione amministrativa, rischio concreto e reale potenzialità offensiva del materiale contestato.
Per valutazioni tecniche, pareri preliminari o supporto alla difesa in procedimenti riguardanti fuochi d’artificio, esplosivi e articoli pirotecnici, è possibile contattare lo Studio Cariola attraverso il sito www.giuseppecariola.it.
Disclaimer finale
Il presente articolo ha finalità esclusivamente divulgative e tecnico-informative. Non costituisce consulenza legale, perizia tecnica o indicazione operativa sull’uso, la manipolazione, la fabbricazione, la prova o l’impiego di materiali esplosivi o pirotecnici. Ogni valutazione deve essere svolta sul caso concreto, sulla base degli atti disponibili, della normativa vigente e degli accertamenti tecnici documentabili.